La Cassazione smentisce l’Agenzia delle Entrate. Attenzione alle donazioni ai figli e alle regole che disciplinano l’operazione.
“L’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle liberialità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” afferma la circolare 30/2015 dell’AdE. La realtà, per la Cassazione, è un’altra.
La donazione è un contratto tramite il quale un soggetto, il donante, cede un bene di proprietà ad un altro soggetto, il donatario, per spirito di liberalità. Questa la definizione che si legge nel Codice Civile, articolo 779. Caratteristica del contratto, dunque, è la gratuità dell’operazione. Chi dona non pretende nulla in cambio.
Può trattarsi, ad esempio, di un padre che vuole trasferire un immobile di proprietà al figlio oppure di uno zio che regala una sua maglietta al nipote o i nonni che danno la paghetta ai nipoti. Si può scegliere di donare qualsiasi bene a condizione che sia presente nel patrimonio del donante al momento dell’atto. Non si possono donare, infatti, beni futuri. Quando si paga l’imposta sulla donazione?
La tassazione sulla donazione di un genitore al figlio
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 30 del 2015 ha parlato – sbagliando – di imposta applicata sulla donazione in caso di liberalità indirette legate ad atti soggetti a registrazione. Se il padre effettua un bonifico al figlio per aiutarlo a comprare un’auto, ad esempio, siamo in presenza di una donazione informale, indiretta, non soggetta a tassazione perché non c’è l’obbligo di registrazione.
Significa che per la Cassazione le imposte si applicano solo su donazioni derivanti da documenti soggetti a registrazione qualora vengano registrate volontariamente o se superando il valore di un milione di euro sono dichiarate dal contribuente in un’indagine fiscale. La sentenza che decreta il funzionamento della donazione la numero 7442 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Qui è stata smentita l’AdE definendo l’interpretazione della normativa incompleta, imprecisa e non condivisibile. In più la Cassazione ha stabilito che nel Testo Unico si parla di facoltà del contribuente di registrare volontariamente le donazioni indirette. L’amministrazione potrà avviare controlli ed effettuare liberalità indirette solo se ci sono i presupposti per farlo.
Può accadere in caso di liberalità per un importo superiore ad un milione di euro risultante dalle dichiarazione che l’interessato a fornito durante una procedura di accertamento tributario. A conclusione della sentenza della Sezione Tributaria Cassazione ha specificato che con riferimento alle donazioni informali e indirette se non c’è alcun obbligo di registrazione cade anche qualsiasi presupposto di pagamento dell’imposta. Raccomandiamo, però, di prestare molta attenzione alla causale del bonifico.